Su FiscoOggi del 27 gennaio 2012 il contribuente G.V. pone una domanda che solo apparentemente potrà sembrare banale.
Non lo è difatti, e la conferma la si ricava dai termini della risposta, anche questa tutt’altro che scontata.
L’argomento è il seguente: Richiesta di accatastamento dell’immobile ai fini della detrazione del 55%
Scrive il contribuente:
«Per beneficiare della detrazione del 55% sulle spese sostenute per l’installazione di un impianto di riscaldamento, l’esistenza dell’immobile può essere giustificata con la richiesta di accatastamento?»
La risposta, a cura di Antonina Giordano, se da una parte non poteva che confermare la necessità che ai fini della detrazione 55% è fondamentale che l’immobile sia accatastato (e che per esso sia stato soprattutto pagato ogni tributo previsto), precisa dall’altra un particolare che non è irrilevante. Che cioè non si può beneficiare dell’agevolazione fiscale del 55% per un immobile in costruzione.
«L’esistenza dell’immobile residenziale – scrive Giordano – è condizione indispensabile per fruire della detrazione del 55% sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica dell’immobile stesso. E’ ininfluente la categoria catastale. La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita o dalla sua iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’Imu, se dovuta. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile, in coerenza con la normativa di settore adottata a livello comunitario, in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia».

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