Piano casa, nessuna detrazione fiscale per la parte ampliata

mercoledì 5 gennaio 2011
Nulla da fare per le detrazioni fiscali (36 e 55%) per la parte ampliata dell'edificio grazie al Piano Casa. Prevale il concetto di "nuova costruzione", una fattispecie che non prevede detrazioni
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Con la risoluzione n. 4/E del 4 gennaio 2011 l’Agenzia delle Entrate chiarisce come e se vanno applicate le detrazioni fiscali del 36% (ristrutturazione) e del 55% (miglioramento efficienza energetica) nei casi di ampliamento di un immobile.

Il riferimento esplicito è all’art. 11 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008, il cosiddetto Piano Casa (livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo).

La risposta dell’Agenzia delle entrate al quesito è che le detrazioni si applicano solamente alla ristrutturazione del vecchio edificio, mentre non competono alla parte ampliata dell’edificio che si configura come nuova costruzione e non come ristrutturazione.

Esclusa quindi la detrazione del 36% sulla parte ampliata.

Cavilli su cavilli.

La motivazione è che una legge regionale (ricordiamo che sul Piano Casa ogni Regione ha legiferato per conto proprio) che consente di derogare ai piani regolatori locali, non può entrare in conflitto con una norma nazionale che assegna la detrazione del 36% alla sola ristrutturazione di un edificio esistente.

Ne consegue che sulla parte costruita ex novo (sia pure per effetto dell’ampliamento) non può essere neppure applicata la detrazione del 55%, nel caso si installi per esempio una caldaia a condensazione.

In effetti, in quest’ultimo caso, si tratterebbe di una “nuova istallazione” e non di una sostituzione della caldaia per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio.

La burocrazia ha trovato un appiglio e lo cavalca alla grande!

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