Certificazione energetica, ma chi deve produrla in ultima analisi?

mercoledì 20 ottobre 2010
Sulla certificazione energetica degli edifici l'UPPI (Unione piccoli proprietari immobiliari) ha stilato una sorta di vademecum che gli interessati e gli addetti ai lavori farebbero bene a tenere a portata di mano
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La certificazione energetica degli edifici assume sempre maggiormente un ruolo di primo piano non soltanto per gli addetti ai lavori ma anche per i proprietari di immobili che si trovino ad affrontare la compravendita di un immobile o la locazione dello stesso.

Per i piccoli proprietari l’Uppi in particolare ha messo a punto delle “Brevi note sulla certificazione energetica degli edifici” a cura del proprio Centro Studi Giuridici.

Vale la pena segnalarne i punti salienti perché possono servire da punto di riferimento quando ci si trovi nella necessità di dover affrontare l’argomento.

L’intervento apparso il 19 ottobre sul sito dell’Unione è suddiviso in due parti.

La prima, che è stata curata dagli avvocati Maria Luigia Aiani e Ladislao Kowalski, elenca in otto punti i principali adempimenti in materia di certificazione energetica, accompagnandoli con l’indicazione della fonte normativa.

Per esempio: ACE (“Attestato di certificazione energetica”); AQE (attestato di qualificazione energetica), edifici di nuova costruzione, locazione,  ecc.

Un punto particolarmente rilevante è quanto viene riportato al n.6 della lista, con riferimento alla locazione di un immobile: «per la locazione, al contrario, non è più prevista né l’esistenza dell’ACE/AQE né l’obbligo di consegna al conduttore (sullo specifico punto, tuttavia, una precisazione. L’obbligo, di consegna della copia dell’attestato al conduttore, era previsto dall’originario disposto del comma 4 art. 6 D.L.vo 192/05 abrogato dall’art. 2, comma 4, D.L.vo 311/06. E’, tuttavia, rimasta in vigore la prima parte dell’art. 6 comma 1bis D.L.vo 192/05 ove si recita: “ … Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici … con onere a carico del venditore o, con riferimento al comma 4 (poi abrogato, ndr) al locatore ….”».

La seconda parte, a cura dell’avvocato Ladislao Kowalski, è riferita alla normativa a livello regionale, con riferimento a quanto disposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il Protocollo VEA (Valutazione energetico-ambientale).

Apprendiamo a questo proposito che il VEA, che avrebbe dovuto entrare in vigore a giugno 2010, ha subìto un rinvio all’ottobre 2011.

Altra notizia è che il VEA in questa Regione sostituisce in tutto e per tutto l’ACE/AQE.

Ancora più interessante è apprendere che l’obbligo stabilito dal VEA per il venditore di un immobile, di depositare presso il proprio Comune l’ACE/VEA entro 15gg dalla stipula dell’atto, potrebbe essere illegittimo. E per almeno per due ordini di motivi.

Il primo è che la norma è «contenuta nel regolamento e non nella legge ed incide su obblighi connessi all’atto di trasferimento a titolo oneroso»; il secondo è che «la normativa regionale non ha competenza nella materia civilistica del trasferimento a titolo oneroso ma solo in quello urbanistico».

Commenti

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