La certificazione energetica degli edifici assume sempre maggiormente un ruolo di primo piano non soltanto per gli addetti ai lavori ma anche per i proprietari di immobili che si trovino ad affrontare la compravendita di un immobile o la locazione dello stesso.
Per i piccoli proprietari l’Uppi in particolare ha messo a punto delle “Brevi note sulla certificazione energetica degli edifici” a cura del proprio Centro Studi Giuridici.
Vale la pena segnalarne i punti salienti perché possono servire da punto di riferimento quando ci si trovi nella necessità di dover affrontare l’argomento.
L’intervento apparso il 19 ottobre sul sito dell’Unione è suddiviso in due parti.
La prima, che è stata curata dagli avvocati Maria Luigia Aiani e Ladislao Kowalski, elenca in otto punti i principali adempimenti in materia di certificazione energetica, accompagnandoli con l’indicazione della fonte normativa.
Per esempio: ACE (“Attestato di certificazione energetica”); AQE (attestato di qualificazione energetica), edifici di nuova costruzione, locazione, ecc.
Un punto particolarmente rilevante è quanto viene riportato al n.6 della lista, con riferimento alla locazione di un immobile: «per la locazione, al contrario, non è più prevista né l’esistenza dell’ACE/AQE né l’obbligo di consegna al conduttore (sullo specifico punto, tuttavia, una precisazione. L’obbligo, di consegna della copia dell’attestato al conduttore, era previsto dall’originario disposto del comma 4 art. 6 D.L.vo 192/05 abrogato dall’art. 2, comma 4, D.L.vo 311/06. E’, tuttavia, rimasta in vigore la prima parte dell’art. 6 comma 1bis D.L.vo 192/05 ove si recita: “ … Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici … con onere a carico del venditore o, con riferimento al comma 4 (poi abrogato, ndr) al locatore ….”».
La seconda parte, a cura dell’avvocato Ladislao Kowalski, è riferita alla normativa a livello regionale, con riferimento a quanto disposto dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso il Protocollo VEA (Valutazione energetico-ambientale).
Apprendiamo a questo proposito che il VEA, che avrebbe dovuto entrare in vigore a giugno 2010, ha subìto un rinvio all’ottobre 2011.
Altra notizia è che il VEA in questa Regione sostituisce in tutto e per tutto l’ACE/AQE.
Ancora più interessante è apprendere che l’obbligo stabilito dal VEA per il venditore di un immobile, di depositare presso il proprio Comune l’ACE/VEA entro 15gg dalla stipula dell’atto, potrebbe essere illegittimo. E per almeno per due ordini di motivi.
Il primo è che la norma è «contenuta nel regolamento e non nella legge ed incide su obblighi connessi all’atto di trasferimento a titolo oneroso»; il secondo è che «la normativa regionale non ha competenza nella materia civilistica del trasferimento a titolo oneroso ma solo in quello urbanistico».

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