Condominio, manutenzione straordinaria, quale maggioranza?

mercoledì 8 settembre 2010
Una rubrica tutta dedicata al CONDOMINIO e ai problemi che la gestione condominiale pone di continuo. A rispondere alle VOSTRE DOMANDE é Umberto Testa, Amministratore di Condomini. Per porre domande al nostro esperto scrivere a: redazione@quotidianocasa.it

Chiede un lettore, P.G.:

Il fabbricato necessita di lavori di manutenzione straordinaria, già  certificati con progetto e computo di un tecnico, regolarmente incaricato dall’Assemblea del Condominio.
L’Amministratore ha indetto alcune convocazioni per la ratifica dei lavori e la procedura di scelta della Ditta, ma per il rifiuto di alcuni condomini a parteciparvi, non é stata mai raggiunta la piena maggioranza di 500 millesimi, ed il fabbricato é soggetto a ripetuti interventi di urgenza per tamponare varie situazioni di precarietà .
E’ ora possibile deliberare detti lavori di manutenzione straordinaria, con la sola maggioranza dei 2/3 in seconda convocazione? Grazie

Risponde il Rag. Umberto Testa, Amministratore di condomini

Per poter deliberare sui lavori da lei indicati le maggioranze sono quelle previste dal 2° e 4° comma dell’art. 1136 del codice civile che le riporto qui di seguito evidenziati:

Art. 1136 (Costituzione dell’Assemblea e validità  delle deliberazioni) L’assemblea é regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà  del valore dell’edificio. Se l’assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l’assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione é valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio. Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore o le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore medesimo, nonchè le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità  devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell’art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio. L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall’amministratore’.

Umberto Testa

Umberto Testa cura tre siti che riguardano problematiche condominiali: www.amministratoredicondominio.info www.amministratoredicondominio.eu www.amministratoreimmobiliare.eu ed é membro del Consiglio Nazionale dell’UNAI (Unione Nazionale Amministratori d’Immobili).

Per porre domande al nostro esperto di Amministrazione di Condominio scrivere a: redazione@quotidianocasa.it

 

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