Condominio, lo studio dentistico non paga pegno

mercoledì 8 settembre 2010
Una rubrica tutta dedicata al CONDOMINIO e ai problemi che la gestione condominiale pone di continuo. A rispondere alle VOSTRE DOMANDE é Umberto Testa, Amministratore di Condomini. Per porre domande al nostro esperto scrivere a: redazione@quotidianocasa.it

Chiede un lettore, R.M.:

Salve, mi chiamo Roberto, e di seguito la mia domanda.
Vivo in una palazzina di 9 appartamenti, uno dei quali, a piano terra, é stato venduto ad un dentista e trasformato in studio odontoiatrico con relativo andirivieni di clienti ecc. ecc.
La mia domanda é la seguente: la tabella millesimale del palazzo deve essere rifatta in virtù del fatto che un’abitazione é stata adibita ad attività  commerciale/artigianale?
Al momento tutto é rimasto com’era, e sono già  passati 3 anni dall’insediamento del dentista, il quale ha diviso in 2 l’appartamento, una parte (la più grande) adibita alla sua attività , la più piccola l’ha affittata ad un movimento politico locale.
L’amministratore ha semplicemente diviso in due parti la vecchia quota millesimale ma quello che il dentista sta pagando é esattamente la stessa cifra che pagava la famiglia che vi abitava prima di lui.
A me pare strano che un’attività  abbia lo stesso coefficiente di un’abitazione, per questo la mia richiesta.
La ringrazio anticipatamente e le faccio i miei complimenti per le risposte ad altre domande che ho letto nel sito, molto chiare ed esaustive.

Cordialmente R. M.

Risponde il Rag. Umberto Testa, Amministratore di condomini

L’appartamento di cui stiamo parlando é sito al piano terra.

Pertanto non é causa di maggior costi da sostenere dal Condominio – tipo l’ascensore – che con il maggior utilizzo consuma più energia elettrica e si logorano maggiormente le parti meccaniche; pertanto che sia stato adibito ad altro non crea motivo di rivisitazione delle tabelle millesimali.

Per sua maggior conoscenza le consiglio di consultare gli articoli del c.c. dal n. 1123 fino al 1126 che può trovare nel mio sito al seguente link http://www.amministratoredicondominio.info/codice.pdf e gli art. n. 68 e 69 del disposizioni di attuazione del c.c.

Può anche andare a consultare sempre sul mio sito al seguente link http://www.amministratoredicondominio.info/cassazione-civile-18477.pdf la sentenza a sezioni unite della Suprema Corte n. 18477/10 che ha dipanato in gran parte questa grande problematica della possibilità  di variazione delle tabelle millesimali.

Distinti saluti

Umberto Testa

Umberto Testa cura tre siti che riguardano problematiche condominiali: www.amministratoredicondominio.info www.amministratoredicondominio.eu www.amministratoreimmobiliare.eu ed é membro del Consiglio Nazionale dell’UNAI (Unione Nazionale Amministratori d’Immobili).

Per porre domande al nostro esperto di Amministrazione di Condominio scrivere a: redazione@quotidianocasa.it

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