«Giova sottolineare – si legge in una nota a cura del sito Certificazioneergetica.com – un aspetto molto importante ovvero quello relativo alle sanzioni per il locatore che non ottempera all’obbligo di consegna dell’attestato di certificazione energetica al locatario; la normativa prevede una sanzione amministrativa estremamente importante: da € 2.500 a € 10.000 di multa».
E’ questo uno dei motivi che ha indotto i responsabili del sito, specializzato, lo dice la parola stessa, in certificazione energetica, a compilare una sorta di vademecum con consigli utili e documentati riferimenti normativi, sia che si venda un immobile (con annesso certificato energetico), sia che lo si dia in locazione.
Naturalmente, a complicare le cose, c’é una normativa che rimpalla le responsabilità fra Regioni e Stato, quando non interviene il TAR di turno o altre autorità giudiziarie, più o meno competenti in materia, che si arrogano il diritto di stabilire chi deve fare cosa e come.
Per uscire dalle secche ci vuole quindi chi sappia maneggiare con cura la materia.
Quelli di Certificazioneergetica.com sembra sappiano destreggiarsi, al punto tale da formulare casi e fattispecie specifiche da cui ricavare punti fermi per evitare comportamenti non in linea con la normativa.
Per esempio: Quali i possibili scenari possibili per un proprietario di immobili che intende dare in locazione un proprio appartamento o capannone in Lombardia?
Ed ecco il punto di partenza, per rispondere, ma in negativo al quesito; cioé quando la certificazione energetica non é richiesta.
Casi in cui «la certificazione energetica non deve essere prodotta/consegnata/allegata:
* nei fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo oppure climatizzati o mantenuti a temperatura controllata utilizzando reflui energetici non altrimenti utilizzabili del processo produttivo;
* i fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 m quadri;
* nei casi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nei casi di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà oppure di diritti reali parziali e nei casi di fusione, di scissione societaria e di atti divisionali;
* l’obbligo di certificazione energetica viene meno nel caso in cui l’edificio una singola unità immobiliare siano privi dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla privatizzazione invernale o al risanamento dell’edificio».

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certificazione energetica lombardia
A proposito della certificazione energetica negli edifici pubblici ci preme segnalare che la Regione Lombardia ha prorogato di un anno i termini della certificazione energetica in lombardia degli edifici pubblici. Lo annuncia in una nota il consigliere regionale del Pd, Fabio Pizzul. In particolare, spiega una nota del gruppo consiliare lombardo del Pd, Regione Lombardia aveva stabilito che, entro luglio 2010, dovesse essere certificata l’efficacia energetica degli edifici di proprieta’ pubblica, o adibiti a uso pubblico, con superficie superiore ai 1.000 mq. Con la delibera 335, approvata all’unanimita’ nella Giunta del 28 luglio 2010, la Regione ha prorogato di un anno i termini della certificazione.
certificazione energetica lombardia
Nei casi, invece, in cui la certificazione energetica è richiesta, e sono tanti, vedasi il caso della certificazione energetica in lombardia, ci permettiamo di suggerire il portale web qualificazioneenergetica.it, dove è possibile entrare in contatto con i certificatori energetici presenti nella vostra regione e ricevere gratuitamente da questi ultimi preventivi per la certificazione energetica della vostra casa.
per info: qualificazioneenergetica.it
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