Il Decreto sul Piano Casa e le opere in bioedilizia é stato pubblicato sul BUR n. 33 del 23/7/2010 , pag.52 e sgg, con il titolo “Definizione delle caratteristiche tecniche costruttive per gli interventi di bioedilizia di cui all’art. 3 LR 6/2010“.
In particolare con il decreto «sono definite le caratteristiche tecniche costruttive per gli interventi di bioedilizia da utilizzare nei casi di demolizione e ricostruzione degli edifici ai fini dell’ampliamento volumetrico fino al 25% previsto dallo stesso articolo 3».
Le caratteristiche tecniche costruttive per gli interventi di bioedilizia sono state suddivise in cinque tipologie: energia, acqua, rifiuti, materiali, salute e comfort.
Per quanto riguarda l’area “energia” le caratteristiche tecniche previste perchè si possa definire un manufatto come afferente alla bioedilizia sono (nel decreto):
Ǽ Utilizzo di caldaie ad alto rendimento a miscelazione o a condensazione o di caldaie a biomassa;
º Adozione di sistemi di cogenerazione, trigenerazione o teleriscaldamento;
º Utilizzo di radiatori a bassa temperatura a parete, pavimento o soffitto;
º Utilizzo di sistemi di ventilazione controllata con recupero di calore;
º Utilizzo di tecnologie geotermiche a pompa di calore;
º Comportamento passivo dell’edificio per la climatizzazione estiva attraverso la riduzione del carico termico dei materiali utilizzati per le superfici esterne (uso di materiali di copertura ad alta riflessione, coperture a verde per il rinfrescamento da evapotraspirazione, pareti e/o tetti ventilati, strutture semiipogee, ecc) o riduzione del carico termico estivo mediante l’uso di materiali ad elevato albedo noncheÌ utilizzo di sistemi naturali e/o artificiali per il controllo della radiazione solare (ombreggiamento naturale e/o artificiale, uso di vetri a controllo solare etc.);
º Comportamento passivo dell’edificio per la climatizzazione invernale con l’utilizzo di sistemi solari passivi a guadagno diretto (aperture vetrate orientate prevalentemente a sud, elementi costruttivi ad alta inerzia termica, ecc.) ed indiretto (pareti ad accumulo convettivo, pareti-camino solare, ecc.);
º Impianti radianti integrati con sistemi di deumidificazione controllata, ed utilizzo delle tecnologie di solar cooling;
º Riduzione dei consumi elettrici attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili (fotovoltaico, minieolico, ecc.);
º Sistemi che consentono il miglioramento del comportamento passivo dell’edificio per la climatizzazione estiva mediante utilizzo di stratigrafie d’involucro ad elevato sfasamento dell’onda termica; per la determinazione qualitativa dell’involucro edilizio volta a contenere il fabbisogno per la climatizzazione estiva i valori dello sfasamento (S) e del coefficiente di attenuazione (fa), come definiti dalla norma tecnica UNI EN ISO 13786,dovranno assumere i seguenti valori: s ≥ 12 ore, fa < 0,30».
Sì, ma chi controlla che le tecniche di bioedilizia siano state effettivamente utilizzate in fase di realizzazione del fabbricato?
In materia il Decreto prevede quanto segue: «L’utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia previste in fase progettuale é verificato dal direttore dei lavori e deve essere attestato nello stato finale dei lavori da trasmettere al comune territorialmente competente. Al controllo e alle verifiche conseguenti all’applicazione del presente decreto provvedono i comuni in cui ricadono gli interventi edilizi di cui all’articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6».
Possiamo dormire sonno tranquilli.

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