Il riferimento, in materia di conformità con il catasto, é al Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78 [Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita economica, (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 115 - Suppl. Ord. n.114)], in particolare per quanto disposto dai commi 1 e 14 dell’articolo 19].Art.19 – Aggiornamento del Catasto
Comma 1. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2011 é attivata l’“Anagrafe Immobiliare Integrata”, costituita e gestita dall’Agenzia del Territorio secondo quanto disposto dall’articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L’Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l’Agenzia del Territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.
Comma 14. All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, é aggiunto il seguente comma: “1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati gia esistenti devono contenere, per le unita immobiliari urbane, a pena di nullita, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformita allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformita con le risultanze dei registri immobiliari“.
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A questo proposito ha dichiarato Giuliano Olivati, presidente FIAIP Bergamo: «La manovra di correzione approvata in via definitiva dal parlamento chiarisce i punti critici del precedente decreto legge che ha introdotto l’obbligo per il proprietario che vende un immobile di dichiarare nell’atto notarile la conformità dello stato di fatto rispetto alla planimetria catastale. Senza la dichiarazione l’atto é nullo, quindi tutto il settore immobiliare era in fermento per cercare di risolvere i dubbi interpretativi del decreto legge. Molto opportunamente la legge di conversione approvata il 29 luglio [2010] specifica che questa dichiarazione va fatta sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, quindi con esclusione di quei piccoli interventi che il catasto non rileva, come ad esempio le piccole modifiche interne, come lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità ».
«Il legislatore – dichiara il presidente Fiaip Bergamo – si é quindi allineato all’Agenzia del Territorio, che in una circolare del 9 luglio [2010] ribadisce l’obbligo di riportare sulla planimetria catastale quegli interventi con cui si realizza una rilevante redistribuzione degli spazi interni, ovvero si modifica l’utilizzazione di superfici scoperte, quali balconi o terrazze, i cambi di destinazione d’uso e i casi in cui la mutazione incide sulla consistenza o sulla classe (esempi tipici sono il caso del retrobottega di un negozio che, se trasformato in ambiente destinato alla vendita, incrementa l’originaria superficie dell’unità , ovvero la realizzazione di soppalchi, servizi igienici, etc.)».
«Si é evitato quindi di creare il panico tra i proprietari – conclude Olivati – che rischiavano altrimenti di dover riportare sulla planimetria catastale modifiche e spostamenti insignificanti, o essere costretti a prendere un tecnico che certificasse la conformità catastale ‘al centimetro’, con aggravio di costi e burocrazia. La lotta alle case fantasma e all’abusivismo edilizio é sacrosanta, ma senza vessare il cittadino consumatore con inutili balzelli e adempimenti».

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