Con ordinanza numero 13800 del 9 giugno 2010 la Corte di cassazione ha stabilito che per usufruire delle agevolazioni fiscali Prima Casa é indispensabile stabilire la residenza nel Comune dove é sito l’immobile.
La circostanza che vede protrarsi i lavori di ristrutturazione secondo la Suprema Corte non é rilevante.
Non può essere quindi addotta come causa di forza maggiore da opporre alla richiesta dell’Agenzia delle entrate che pretende l’intero ammontare delle imposte dovute e non versate.
Va precisato che nel caso dell’ordinanza in questione il contribuente aveva fatto valere le proprie ragioni presso la Commissione tributaria di primo e secondo grado, ottenendo il riconoscimento del proprio (presunto) diritto.
La Cassazione si é pronunciata invece in modo opposto alle precedenti sentenze della Commissione tributaria, dando ragione alla pretese dell’Agenzia delle entrate.

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