Il Piano Casa della Sicilia é legge.
Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14 del 26 marzo 2010 scorso é stata pubblicata la legge 23 marzo 2010, n. 6 recante “Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio“.
L’Art. 2 dà un’idea abbastanza precisa degli interventi che la legge intende favorire.
«Interventi edilizi di ampliamento degli edifici esistenti
1. Per le finalita di cui all’articolo 1 é consentito l’ampliamento degli edifici esistenti, con tipologia unifamiliare o bifamiliare ad uso residenziale e/o uffici o comunque di volumetria non superiore a 1.000 metri cubi, ultimati entro la data del 31 dicembre 2009, purcheÌ risultino realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio ove previsto, siano stati dichiarati per l’iscrizione al catasto e purcheÌ al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio relativo agli interventi di cui al presente articolo siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell’ICI alla data della presentazione dell’istanza di cui all’articolo 6. L’ampliamento é consentito nei limiti del 20 per cento del volume esistente, per ogni unita immobiliare, a condizione che lo stesso ampliamento sia armonizzato in un progetto unitario con il restante edificio».
Da sottolineare l’intenzione di muoversi verso l’efficienza energetica degli edifici, così come prevista dall’articolo 9.
«Art. 9. Norme in materia di rendimento energetico degli edifici
1. Al fine di assicurare il rendimento energetico degli edifici, per le nuove costruzioni trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009.
2. La Regione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiede, ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, la registrazione di un marchio di qualita ambientale ed energetica per gli edifici realizzati con i criteri di cui al comma 1, da esporre con apposita targa all’esterno dell’edificio, sia pubblico che privato, a fianco del numero civico.
3. I concessionari del marchio di qualita provvedono alla corretta tenuta della targa esposta all’esterno dell’edificio e alla documentazione a corredo.
4. I comuni istituiscono un registro contenente l’elenco degli edifici che godono della certificazione energetica e del relativo marchio. Gli elenchi sono resi pubblici e sono pubblicati nei siti web di ogni comune.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione promuove una conferenza di servizi al fine di definire i contenuti relativi alla realizzazione degli interventi di installazione di impianti fotovoltaici negli edifici ricadenti nei centri storici, mediante l’esclusiva utilizzazione di impianti tecnologici innovativi, a basso o nullo impatto ambientale».
Una targa sulla qualità ambientale ed energetica ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929?
Cose dell’altro mondo!

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