Chiede un nostro lettore:
“Avrei intenzione di procedere all’acquisto di un impianto solare termico (acqua calda sanitaria).
I pannelli andrebbero installati sul tetto condominiale. Prima di sottoscrivere l’accordo con la ditta installatrice vorrei essere sicuro di non compiere passi falsi, soprattutto nei confronti del condominio in cui è posta la mia abitazione.
Le domande che mi pongo sono diverse:
1. qualcosa mi impedisce di occupare una piccola porzione del tetto condominiale con i pannelli solari?
2. posso decidere autonomamente quale porzione di tetto occupare, per il migliore orientamento dei pannelli rispetto al percorso del sole?
3. dato che nessuno degli altri condòmini (siamo in cinque) ha adottato una soluzione di questo genere, qualcuno di loro può opporsi?
4. il condominio deve autorizzare preventivamente l’intervento in assemblea?”
Risponde Umberto Testa, Amministratore di Condominio
Lei può utilizzare il tetto a condizione che rispetti ciò che prescrive l’art. 1102 c.c. che così recita: ‘Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il Titolo del suo possesso (1164)’.
Non mi sembra che nel suo caso si alteri la destinazione d’uso perché tetto e non terrazzo condominiale, quindi va valutato lo spazio che si va ad occupare perché come recita l’art. 1102 deve dare la stessa possibilità agli altri partecipanti al condominio.
Deve raccordare il tutto con l’amministratore e fare in modo che non rechi danno o disturbo agli altri condomini.
Se fosse possibile il miglior modo per vivere in modo armonioso la vita condominiale è informare i condomini o in sede assembleare o ad uno ad uno facendogli presente che anche loro possono adottare lo stesso sistema energetico in quanto si è rispettato il diritto principe di tutti del godere del bene comune in egual misura.
Il mio consiglio, vista l’attuale situazione politica economica ed ambientale italiana e mondiale inerente l’energia e l’inquinamento, è di cercare di coinvolgere tutto il condominio nell’operazione sia per l’impianto termico per l’acqua calda sanitaria sia per l’energia d’illuminazione e quant’altro facendo spiegare il tutto da un tecnico abilitato del settore viste tutte le agevolazioni fiscali e non di cui si può ora usufruire e visto il reale rientro economico finito di ammortizzare la spesa di cui potrà godere il condominio.
La maggioranza richiesta per poter procedere è la maggioranza semplice, ossia quella indicata dall’art. 1136 2° comma del c. c. che così recita: ’se l’assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l’assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio’, come da leggi speciali del 9 gennaio 1991 e seguenti inerenti il risparmio energetico sotto tutti gli aspetti di riscaldamento e non.
Umberto Testa cura tre siti che riguardano problematiche condominiali
www.amministratoredicondominio.info, www.amministratoredicondominio.eu ed www.amministratoreimmobiliare.eu ed è membro del Consiglio Nazionale dell’UNAI (Unione Nazionale Amministratori d’Immobili).
Per porre domande al nostro esperto di Amministrazione di Condominio scrivere a: redazione@quotidianocasa.it

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