Risparmio energetico, detrazione 55% per lavori a cavallo di due annualità 

venerdì 8 agosto 2008
Con la Risoluzione n. 335/E del 1 agosto 2008 l'Agenzia delle entrate ammette alla detrazione del 55% anche le spese sostenute nell'anno d'imposta 2007 relative a lavori lavori per il risparmio energetico non ancora ultimati

La risoluzione n. 335/E del 1° agosto 2008 prende spunto dal caso concreto esposto da un contribuente che nel corso del 2007 ha cominciato i lavori per la sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento con una moderna caldaia a condensazione.

In risposta a un contribuente che chiede come deve comportarsi dato che i lavori iniziati non sono ancora ultimati i tecnici dell’Agenzia delle entrate rispondono con la risoluzione citata facendo riferimento alle novità  introdotte dalla Finanziaria per il 2008, che allarga i benefici previsti per questo tipo di interventi “… anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre del 2010″.

In sostanza il contribuente può avvalersi della detrazione per le spese sostenute nel 2007 già  con la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2007.

Precisa esplicitamente la risoluzione: «In particolare, occorrerà  indicare nel Mod. 730/2008 al rigo E38, colonna 4 ovvero nel Mod. UNICO/2008 al rigo RP 44, Colonna 1, le spese sostenute nel corso del 2007, con l’avvertenza che, come precisato nella Circolare 31 maggio 2007, n. 36/E, “La detrazione spettante deve essere ripartita in tre quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 e nei due periodi d’imposta successivi…”».

Vai alla risoluzione n. 335/E

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